RIFORMA NORMATIVA NAZIONALE DOGANALE

Gentili clienti, buon pomeriggio,

Vi informiamo che in data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo in oggetto che, in attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023 n 111), introduce le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” (contenute nell’allegato 1 al decreto).

Il suddetto decreto è in vigore dal 4 ottobre 2024.

Sotto dettagliamo due delle modifiche più rilevanti che andremo a riscontrare nell’operatività doganale quotidiana:

Diritti Doganali e Diritti di Confine (Art. 27) – Sono diritti doganali tutti i diritti riscossi da ADM in forza dei vincoli UE o nazionali.
Oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, rientrano pertanto nella nozione di diritti di confine anche:

  • prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione
  • diritti di monopolio
  • le accise
  • imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

L’IVA viene quindi fatta rientrare nei diritti di confine, applicandosi anche per essa le norme in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.


L’IVA non costituisce diritto di confine solo nei casi di:

  • Immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’IVA per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’UE;
  • Immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’IVA e vincolo delle medesime a un regime di deposito IVA.

Si noti che l’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti doganali è in contrasto con gli orientamenti delle più recenti pronunce giurisprudenziali della Corte UE e della Cassazione ed espone il rappresentante indiretto a enormi rischi in quanto ritenuto responsabile in solido con l’importatore per i dazi e per l’IVA.

Violazioni doganali – Sanzioni (Artt. 78-120) – Ulteriore aspetto rilevante della riforma è la riorganizzazione sistematica del regime sanzionatorio degli illeciti in ambito doganale.

Il legislatore ha distinto le sanzioni in due categorie principali:

  • Sanzioni di natura penale “contrabbando” (artt. 78-95)
  • sanzioni di natura amministrativa (artt. 96-103)

L’ultimo capo (artt. 104-120) detta norme comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative.

Quello delle sanzioni è un aspetto particolarmente delicato dato che, accanto a una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative per allinearle al principio di proporzionalità (tra l’80 e il 150% dei diritti di confine ulteriormente riducibili in presenza di alcune attenuanti – ved. art. 96), le nuove disposizioni stabiliscono l’applicazione delle sanzioni penali per contrabbando quando viene superata la soglia di 10.000 € di diritti di confine non dichiarati (art. 78) o dichiarati in modo errato (art. 79).

In questi ultimi casi, oltre a multe che possono andare dal 100% al 200% dei diritti di confine, sono previste anche più gravi sanzioni penali in presenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 88.

L’uso delle sanzioni amministrative è previsto solo come misura residuale, in caso di violazioni minori, o come sanzione successiva se il giudice stabilisce che non vi è stata intenzionalità (dolo) nel reato. La riforma prevede peraltro l’obbligatorietà della trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria per tutte le irregolarità che comportino la contestazione di dazi e IVA che, distintamente considerati, superano la soglia dei 10.000 euro (o comunque in presenza di una delle circostanze aggravanti del nuovo contrabbando).

Sarà quindi l’Autorità giudiziaria che, su segnalazione della Dogana, sarà chiamata a decidere se trovi applicazione una sanzione penale o una amministrativa. Infine, salvo alcune eccezioni, l’individuazione di irregolarità comporterà anche la confisca obbligatoria dei beni coinvolti nella contestazione (art. 94): la confisca ovviamente non si applicherà qualora la fattispecie venga derubricata a illecito amministrativo da parte dell’autorità giudiziaria.

Con l’inclusione esplicita dell’IVA come diritto di confine, il ricalcolo dei diritti basato sul valore delle merci rende pressoché inevitabile il superamento di questa soglia che funge da limite tra l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Le associazioni di categoria stanno valutando attività finalizzate a ottenere la modifica della norma, con l’innalzamento della soglia di euro 10.000 prevista per il penale e l’introduzione di cause di non punibilità ma ad oggi è evidentemente prematuro ipotizzare gli esiti di queste istanze.

I ns reparti commerciali/operativi restano a Vs completa disposizione per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni.

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